Le problematiche legate alle infiltrazioni d’acqua in garage, autorimesse e locali interrati richiedono un’analisi integrata che tenga conto sia degli aspetti tecnici legati all’impermeabilizzazione delle strutture in cemento armato, sia del profilo giuridico relativo alla responsabilità e alla ripartizione degli oneri economici. L’intervento mediante iniezioni di resina rappresenta una soluzione tecnologicamente avanzata per arrestare la propagazione dell’acqua attraverso microfessurazioni strutturali, consentendo un ripristino funzionale dell’opera senza demolizioni invasive e con una significativa riduzione dei tempi di intervento.
In materia di infiltrazioni, l’orientamento della Corte Suprema di Cassazione ha progressivamente affermato che la valutazione delle responsabilità deve essere effettuata in base al rapporto di custodia con la cosa che ha prodotto il danno e all’effettivo potere di controllo esercitato sulla medesima, indipendentemente dal solo titolo formale di proprietà. Tale principio assume particolare rilievo negli edifici condominiali, nei quali la disciplina applicabile non dipende esclusivamente dalla posizione dell’unità immobiliare, ma dalla funzione concreta che la superficie svolge rispetto alle strutture sottostanti.
Quando il garage è di proprietà condominiale e la copertura è costituita da un’area privata
occorre verificare se la superficie sovrastante svolga funzione di protezione dell’edificio nel suo complesso oppure solo di locali interrati o autorimesse. In tali situazioni non trova automatica applicazione l’art. 1126 del codice civile, norma destinata principalmente ai lastrici solari o alle terrazze di uso esclusivo che svolgono funzione di copertura dell’integrità del fabbricato. Deve invece farsi riferimento al criterio generale di cui all’art. 1125 del codice civile, secondo l’interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità, tra cui le pronunce della medesima Corte Suprema di Cassazione n. 10858 del 05/05/2010, n. 18194 del 14/09/2005 e n. 2243 del 2012, che hanno chiarito come le spese di rifacimento della pavimentazione, previa impermeabilizzazione eseguita a regola d’arte, debbano gravare sul soggetto che utilizza in via esclusiva la struttura e che determina la necessità dell’intervento manutentivo.
Nell’ipotesi in cui il garage sia di proprietà privata e la copertura sia costituita da un’area condominiale
come un cortile o una zona di manovra comune, l’onere di ripristino e risarcimento tende a gravare sul condominio quale custode del bene comune ai sensi dell’art. 2051 del codice civile. La responsabilità del custode richiede la dimostrazione dell’evento dannoso e del nesso causale con la cosa in custodia, mentre il condominio può liberarsi solo provando l’esistenza del caso fortuito, ossia di un fattore esterno imprevedibile ed eccezionale idoneo ad interrompere il collegamento causale.
Quando sia il garage sia l’area sovrastante sono di proprietà privata
la responsabilità per le infiltrazioni ricade normalmente sul proprietario della struttura che svolge funzione di copertura, salvo prova contraria relativa a difetti strutturali originari o a fattori esterni non imputabili. In tali casi gli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere assolti da chi ha la disponibilità materiale e giuridica del manufatto e trae utilità esclusiva dalla sua conservazione.
La ripartizione delle spese deve essere valutata secondo un criterio di proporzionalità tra utilità del bene e incidenza causale del fenomeno infiltrativo. I principi ricavabili dagli articoli 1123, 1125 e 1126 del codice civile, letti alla luce della giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione e della pronuncia della Tribunale di Roma n. 1/2015, escludono applicazioni automatiche dei criteri di riparto previsti per i lastrici solari quando la superficie interessata non svolge la funzione tipica di copertura dell’edificio.
Nella prassi tecnica e giuridica possono quindi emergere schemi contributivi ispirati alle proporzioni 1/3 – 2/3 tipiche della disciplina dei lastrici solari, utilizzati quando la struttura presenta uso esclusivo e funzione di copertura prevalente, senza tuttavia configurare una regola legale inderogabile. In presenza di concorso di cause, quali difetti costruttivi originari, carenze manutentive o fattori esterni imprevedibili, la ripartizione delle spese deve essere determinata sulla base dell’incidenza causale accertata tecnicamente.
Dal punto di vista operativo, il condomino può orientarsi considerando che chi esercita il controllo esclusivo della superficie sovrastante è normalmente chiamato a sostenere gli oneri principali di manutenzione e impermeabilizzazione, mentre nelle ipotesi di parti comuni la contribuzione avviene secondo i criteri millesimali o secondo la diversa utilità ricavata dal bene comune.
La corretta individuazione della situazione tecnica e giuridica delle infiltrazioni costituisce pertanto il primo passo per definire responsabilità e oneri economici, e permette al condomino di valutare con maggiore consapevolezza la necessità di un intervento specialistico, soprattutto quando il fenomeno infiltrativo è già in atto o presenta segnali di progressiva estensione.
A cura dell’avvocato Giuseppe Pecorella
Quali norme si applicano
La ripartizione delle spese non segue sempre regole automatiche.
I riferimenti principali sono: art. 1123 c.c. (criterio generale) art. 1125 c.c. (solai e strutture intermedie) art. 1126 c.c. (lastrici solari – solo in casi specifici)
È importante sottolineare che l’art. 1126 non si applica automaticamente a tutte le superfici.
Cosa dice la giurisprudenza
Le pronunce della Corte di Cassazione hanno chiarito che:
- conta la funzione della superficie, non solo la proprietà
- le spese vanno attribuite a chi trae utilità e causa il deterioramento
- l’applicazione dei criteri deve essere valutata caso per caso
Ripartizione delle spese: attenzione ai falsi miti
Nella pratica si fa spesso riferimento alla ripartizione 1/3 – 2/3, tipica dei lastrici solari.
Tuttavia:
- non è una regola universale
- si applica solo in presenza di specifiche condizioni
- non può essere estesa automaticamente ad altri casi
La ripartizione deve invece basarsi su:
- utilità del bene
- incidenza causale del danno
- responsabilità effettiva
Come orientarsi nella pratica
In presenza di infiltrazioni, è fondamentale:
- analizzare la situazione tecnica
- individuare la funzione della superficie
- verificare chi esercita il controllo
- accertare le cause del danno
Solo dopo questa analisi è possibile stabilire correttamente responsabilità e costi.
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Le infiltrazioni rappresentano un punto di incontro tra tecnica e diritto.
Una valutazione superficiale può portare a errori nella ripartizione delle spese e a contenziosi evitabili.
Affrontare il problema con un’analisi tecnica e giuridica integrata è il modo più efficace per tutelarsi e intervenire correttamente.
A cura dell’Avvocato Giuseppe Pecorella



